18 febbraio, 2013

PROMEMORIA 18 febbraio 1984 – Viene firmato l'accordo di villa Madama, il nuovo concordato tra Italia e Santa Sede

Viene firmato l'accordo di villa Madama, il nuovo concordato tra Italia e Santa Sede. L'accordo di Villa Madama noto anche come nuovo concordato o concordato bis, fu una serie di patti volti a «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia» e stipulati dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi per la Repubblica Italiana e il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli per la Santa Sede. La normativa relativa alla Chiesa cattolica è contenuta nella Legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Roma il 18 febbraio 1984, cui si aggiunge un Protocollo addizionale. L'accordo vede come contraenti la Santa Sede e lo Stato italiano, i cui rapporti sono già regolati dai "Patti Lateranensi", che possono essere modificati di comune accordo senza ricorrere a "revisione costituzionale", ma che necessitano di ulteriori modifiche consensuali del Concordato Lateranense a causa del continuo processo di trasformazione politico/sociale. L'Accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare: Art 1 - L'Indipendenza e la Sovranità dei due Ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato Costituzionale. (Art 7 Costituzione Italiana) Art 2 - Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa Cattolica. Art 3 - Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia. Art 4 - Immunità e Privilegi per figure ecclesiastiche. Art 5 - Gli Edifici di Culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità". Art 6 - Le festività Religiose. Art 7 - Le nuove discipline degli Enti Ecclesiastici. Art 8 - Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica. Art 9 - L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle Scuole Pubbliche. Art 10 - La Parificazione delle qualifiche e dei Diplomi ottenuti nelle scuole Ecclesiastiche. Art 11 - L'Assistenza Spirituale. Art 12 - Il Patrimonio Artistico e Religioso. Art 13 - La Volontà in merito al Valore Giuridico del Nuovo Accordo. Art 14 - In caso di difficoltà interpretative o applicative, l'art 14 impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze tramite un'apposita Commissione paritetica.

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